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IL GOVERNO

Diritto



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Il Governo

Sezione I: La struttura



Secondo l’art. 92 Cost. il Governo della Repubblica È composto dal presidente del Consiglio, i ministri (in numero indeterminato ma regolato dall’art. 95 Cost.), che costituiscono insieme, il Consiglio dei ministri.

Il Governo È un organo che agisce in forza di una propria autonoma posizione costituzionale, con proprie competenze, raccordate, nel loro esercizio, con la volontÀ popolare espressa dalle Camere e riassunta nella concessione della fiducia e nello svolgersi del rapporto fiduciario.

Al Governo spetta tutto il potere esecutivo, escludendone l’attivitÀ esecutiva per via giurisdizionale.

È disciplinata dalla Costituzione la creazione, nell’ambito del Governo, di un organo collegiale ristretto con competenze politiche generali detto Consiglio del Gabinetto.

Procedimento formativo del presidente del Governo: il presidente della Repubblica a) nomina il presidente del Consiglio, b) nomina, su proposta del presidente del Consiglio, i ministri.

Secondo la pratica attuale, il presidente della Repubblica, quando riceve le dimissioni del Governo uscente, si riserva di accettarle. Quindi, conferisce verbalmente l’incarico di formare il Governo e solo dopo l’accettazione dell’incarica provvede, con 3 distinti ma contestuali, a:

accettare le dimissioni del precedente Gabinetto: i decreti di accettazione delle dimissioni sono controfirmati dal presidente del Consiglio entrante;

nominare il nuovo presidente del Consiglio;

nominare, su proposta del presidente del Consiglio, i ministri del nuovo Gabinetto.

Fase preparatoria alla nomina del presidente del Consiglio: l’atto di nomina del presidente del Consiglio È preceduto da una fase preparatoria che si compone di 3 momenti:

Consultazioni: il capo dello Stato, secondo una consuetudine tradizionale, acquisisce le necessarie notizie ufficiali per la situazione piÙ conveniente della crisi, rivolgendosi ad alcune personalitÀ secondo le sue presenze. Solitamente si tratta di personalitÀ che per la posizione ricoperta in passato possano dare al presidente una visione che prescinda dalle considerazioni di parte (ex presidenti della Repubblica, della Camera, del Consiglio,…) o personalitÀ che esprimano, le posizioni delle diverse forze politiche rappresentate in Parlamento.

Missioni esplorative, affidate a personalitÀ che possano fornire ulteriori indicazioni, ma che non si propongono di costituire il Governo, o pre-incarichi, affidati al pre-incaricato di formare il Governo, per ulteriori chiarimenti. Il Capo dello Stato puÒ far ricorso alle missioni esplorative o ai pre-incarichi qualora ritenga che esistano margini di dubbio o zone di incertezza.

Conferimento dell’incarico: l’incarico in oggi È conferito verbalmente e di tale conferimento viene data notizia nel decreto di nomina del presidente del Consiglio. L’incaricato, che accetta con riserva, compie a sua volta, secondo la prassi affermatisi, ulteriori consultazioni, valutando per proprio conto la situazione politica, e qualora si convinca della possibilitÀ di ottenere un risultato positivo, si reca dal presidente della Repubblica per sciogliere la riserva e accettare di formare il Governo.

L’attivitÀ del capo dello Stato si esaurisce nella scelta del capo dello Stato: conclusa tale attivitÀ egli non puÃ’ ingerirsi nelle valutazioni politiche e nelle conseguenti determinazioni operative che spettano, ormai, all’incaricato e ad esso soltanto. Di conseguenza il capo dello Stato potrÀ revocare l’incaricato, ma solo per motivi che non attengano alle scelte politiche compiute dall’incaricato.

La nomina del presidente del Consiglio dei ministri: se la persona prescelta accetta l’incarico, il presidente della Repubblica la nomina, con proprio decreto, presidente del Consiglio dei ministri.

Tale decreto deve essere controfirmato dallo stesso presidente del Consiglio entrante, che attesa che la scelta del capo dello Stato È conforme a Costituzione, cioÈ tende effettivamente alla formazione di un Governo nel rispetto delle regola del sistema.

Né la Costituzione né le leggi prevedono particolari requisiti per la carica di presidente del Consiglio: come per tutte le cariche pubbliche È sufficiente l maggiore etÀ e il godimento dei diritti civili e politici.

La nomina dei ministri: come detto, da un punto di vista formale, il presidente incaricato conserva la libertÀ, che la Costituzione gli riconosce, di scegliere i ministri che piÙ rispondono al suo disegno politico. Sul presidente incaricato, perÃ’, sono esercitate pressioni dai partiti e dai loro gruppi parlamentari, tanto che, in pratica, sono piÙ gli organi dei partiti che non l’incaricato a formare la lista dei ministri, particolarmente quando il Governo È in coalizione.

Completata la lista dei ministri il presidente del Consiglio la propone al presidente della Repubblica (il quale non ha il potere di cambiarla ma solo di consigliare l’incaricato della scelta), che procede alla firma dei decreti di nomina. Nella lista dei ministri spesso compaiono:

Vice presidenti del Consiglio: l’attribuzione di tale funzione a un ministro, che resta possibile ma non necessaria, spetta al Consiglio dei ministri, su proposta del presidente del Consiglio;

Ministri senza portafoglio: secondo la l. 400/1988 il presidente della Repubblica, all’atto della costituzione del Governo, puÃ’ su proposta del presidente del Consiglio, nominare, presso la presidenza del consiglio, ministri senza portafoglio, i quali svolgono le funzioni loro delegate dal presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei ministri, con provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale. Sono sorte numerose critiche perché la l. 400/1988 sembra aggirare la Costituzione, per la quale il numero dei ministri È determinato per legge.

Il giuramento dei membri del Governo: prima di poter assumere le proprie funzioni, il presidente del Consiglio



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